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La Cassazione conferma la decisione di merito rilevando che se anche la condotta della donna non è stata tale da comportarne la condanna per il reato di stalking, l'ansia che la stessa ha provocato all'ex merita un ristoro
Assolta infatti in primo grado dal reato di stalking nei confronti dell'uomo con il quale ha avuto in passato una relazione extraconiugale, in sede di appello l'imputata viene condannata a risarcire i danni arrecati a causa della sua condotta, decisamente assillante.
Decisione che la donna contesta. A mezzo difensore, nel ricorrere in Cassazione, mette infatti in discussione la sua responsabilità per il mancato raggiungimento della certezza di quanto contestato oltre ogni ragionevole dubbio.
Il ricorso della donna però viene dichiarato inammissibile. La condotta attribuita alla donna è stata confermata dalle dichiarazioni attendibili rese dalla moglie dell'uomo, dal figlio e dalla fidanzata di quest'ultimo. E' stato inoltre appurato in sede di primo grado che lo stato d'ansia che ad un certo punto si respirava in famiglia non era dovuto alla condotta della donna, quanto alla scoperta della reazione extraconiugale. Lo stato d'ansia che ha colpito la persona offesa però era da attribuire alla condotta assillante della ex amante, che nei suoi confronti ha messo in atto una vera e propria persecuzione a cui si è sommato il clima di tensione che respirava in famiglia dopo che moglie e figlio hanno scoperto la relazione.
Confermata quindi la condanna al risarcimento dei danni.
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Scarica pdf Cassazione n. 40298/2022Vai alla fonte della notizia https://www.studiocataldi.it/articoli/45081-stalking-l-ex-amante-assolta-deve-risarcire-la-vittima.asp
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